CANCELLAZIONE CENTRALE RISCHI, quando si verifica.


Cancellazione Centrale Rischi Banca d’Italia, come uscire



La cancellazione centrale rischi (termine esatto rettifica delle segnalazioni in centrale rischi) viene ora spiegata da LUCA PACINI rating advisor fondatore della www.brokerassociati.it – esperti di diritto bancario e che operano nella risoluzione delle problematiche su cattivi pagatori e centrale rischi banca d’Italia.

informazioni ONLINE, usa il form in basso a destra.

 Ecco una sua intervista come esperto alla trasmissione d’inchiesta

PRESADIRETTA di RAI3 

 

Vediamo ora che cos’è la Centrale dei Rischi presso Banca d’Italia e come cancellarsi quando si è segnalati cattivi pagatori?

La Centrale Rischi della Banca d’Italia è un archivio virtuale dove sono censiti e registrate tutte le informazioni concernenti banche, consumatori, aziende che intrattengono rapporti con le banche, finanziarie o altre istituzioni. Quindi un grande calderone di informazioni.

Lo scopo era ed è fare in modo che qualunque soggetto che merita credito sia ben censito da tutte gli intermediari, ma anche quanto è esposto, se paga puntuale oppure no, INFATTI basta un ritardo, un periodo difficile, un o sconfino ed ecco…. È qui arrivano i dolori (immagino uno dei motivi perché stai leggendo quest’articolo) e diventa subito un cattivo pagatore nel nutrito esercito dei cattivi pagatori in cerca di cancellazione.

Quindi le banche e intermediari finanziari quando consultano la Centrale dei Rischi non solo per aggiornare la posizione ma anche per monitorare (diciamo pure spiare dai) possono sapere ogni movimento buono o cattivo del cliente che magari intende solo aprire un conto bancario, anche poco così, figuriamoci se chiede credito. Loro la chiamano valutazione del “merito creditizio” ossia valutare la tua affidabilità finanziaria per concedersi credito, fido oppure no.

Quindi avrai certamente capito quanto siano vitali i dati contenuti nelle Centrale Rischi sia le imprese ma soprattutto per le aziende.

Se un soggetto inserito nella Centrale Rischi è inserito nella sezione centrale rischi cattivi pagatori, dette anche segnalazioni negative può star certo che non avrà credito alcuno, gli verranno revocati fidi, carte di credito, carnet degli assegni ed in ultimo la sua dignità di soggetto finanziario.

Vero è che la banca deve sapere chi sono i soggetti meritevoli di credito o i cattivi pagatori per sapere a chi concedere fido, ma non vi è dubbio che ne abusano a dismisura facendo molte volte di un erba un fascio.

Sono per questo le richieste di cancellazione dai centrali rischi cattivi pagatori anche nella banca dati crif, sono impennate negli ultimi anni a ritmi vertiginosi segnalate dallo stesso motore di ricerca google che registra sempre di piu parole come cancellazioni crif o cancellazione cenrale rischi.

 

Quali dati devono essere censiti obbligatoriamente nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia?

Premesso che la banca può accedere come e quando vuole a questi dati e soprattutto quando ci si presenta allo sportello per qualunque caso, esistono però delle procedure obbligatorie che la banca o gli istituti finanziari devono seguire e questi sono i casi:

·         Fido di  cassa  pari / superiore a 30.000 €;

·         Richiesta di prestito o finanziamento pari / superiore a € 25.000 ;

·         il valore delle garanzie, derivati  o ricevute dall’intermediario è pari o superiore a 30.000 €;

·         posizioni in sofferenza pari / superiori a 250 € (anche se cedute a terzi dall’intermediario segnalante, quindi praticamente qualunque cattivo pagatore);

·         crediti passati a perdita;

·         il valore nominale dei crediti non in sofferenza ceduti a terzi dall’intermediario segnalante sia pari o superiore a 30.000 €;

·         il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto portafoglio pro soluto e cessione di credito è pari o superiore a 30.000 €.

La trasmissione dei dati è prevista su cadenza mensile oppure al verificarsi di un evento tra quelli sopra descritti (come i cattivi pagatori e segnalazioni negative, sofferenze, perdite) quindi in maniera quasi istantanea, max 3 giorni ed in ogni caso entro il 25 del mese successivo al verificarsi dell’evento.

cancellazione centrale rischi

 

Il trattamento dei dati censiti in Centrale dei Rischi banca d’Italia.

I dati censiti nella centrale rischi di Banca d’Italia sono estremamente riservati e quindi non sono pubblici ma ognuno di noi può conoscerli richiedendoli personalmente allo sportello Banca d’Italia o affidandosi ad un professionista come quelli del sito dove sto scrivendo.

Tutti gli intermediari sono sottoposti all’obbligo della riservatezza nei confronti di chiunque sia estraneo a Istituti di credito. E devono acquisire il tuo consenso per farlo.

Per questo come detto ogni soggetto che crede di essere segnalato nelle liste di cattivi pagatori presenti nella centrale rischi della Banca d’Italia (ma questo vale anche per il sistema Eurisc, ossia Crif , Experian, Ctc) ha diritto di interpellare la centrale rischi e conoscere la propria posizione. IL singolo non può chiedere aggiornamenti dati negativi o positivi, ossia richiedere la cancellazione centrale rischi, questo devono farlo altri organi ed enti e sempre consigliabile l’aiuto di un professionista e mai generico.

Se  l’interessato è un consumatore, la Banca che dovesse rifiutare la sua richiesta di credito è sempre tenuta a comunicare i dati censiti in Centrale dei Rischi al fine di consentirgli adeguate valutazioni circa le ragioni del rifiuto, ma non lo fanno mai. Un’altra cattiva abitudine bancaria.

cancellazione centrale rischi
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Segnalazione in Centrale dei Rischi ed effetti dello status di cattivo pagatore

Come già esaustivamente scritto le segnalazioni in Centrale dei Rischi non riguardano solo eventi negativi.

 In Centrale dei Rischi, è censito l’andamento, lo stato di salute, di tutti i rapporti intrattenuti tra clienti e banche/intermediari finanziari.


La Centrale dei Rischi è una proiezione dei rapporti cliente – banca/intermediario che, certamente, può influire sulla scelta dell’intermediario di concedere o no nuovo credito a chi lo richiede.

Quindi  possiamo affermare che la Centrale dei Rischi è lo specchio dei rapporti che un utente ha con l’intero sistema creditizio ed indica numeri e qualità degli stessi.
Rilevano crediti segnalati, a “incaglio“, i crediti appostati “a sofferenza” ed il passaggio di un credito in sofferenza “a perdita“ e tutte le variazioni mensili degli stessi alimentando quindi ogni mese tali aggiornamenti

 

Cosa si intende per crediti segnalati ad incaglio?

L’incaglio è un momento di difficoltà,  è in ritardo, non è puntuale ma sta risolvendo, la banca non ha deciso ancora di passarlo a sofferenza, l’anticamera del fallimento.

L’incaglio è una segnalazione negativa di grado inferiore e non dà luogo a un’automatica segnalazione, una specie di pantano stand-by.
Inutile dire che con l’incaglio la banca farà delle valutazioni negative sul tuo stato ma potrebbe ancora non chiudere i rubinetti del credito.

 

Di fatto sei già un cattivo pagatore e questo la banca lo sanno, quindi fare altre segnalazioni negative porterebbero a darti una spinta nel baratro delle segnalazioni in centrali rischio cattivo pagatore che non ti permetterebbero più di accedere a nessun tipo di credito. IL POTERE del direttore in quel caso è enorme.

I principali presupposti dell’incaglio sono:

1.      inadempimenti continui maggiori di 151 giorni per crediti al consumo di durata inferiore a 36 mesi;

2.      inadempimenti continui superiori di 181 giorni per crediti al consumo di durata superiore a 36 mesi;

3.      inadempimenti continui superiori a 271 giorni negli altri casi.

Rientrare subito dalle esposizioni può evitare l’incubo di una segnalazione “a sofferenza” che è, molto, più grave e irrimediabile. Cattivo pagatore cronico in cerca di cancellazione.

Che cosa sono i crediti a “sofferenza” in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia?

Paragrafo 1/5 delle istruzioni fornite da Banca d’Italia sul sistema centralizzato dei rischi: “Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l’intera esposizione per cassa dei soggetti in stato d’insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili”.


La regola certa dovrebbe essere che un cliente  viene segnalato in sofferenza ogni volta che  l’intermediario, sulla base di una complessiva valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria del cliente ritenga il credito di incerta riscossione.  Ma proprio qui recenti sentenze hanno stabilito che la banca prima di segnalare a sofferenza deve esperire azioni certe per dichiarare certa la sofferenza e quindi segnalarti cattivo pagatore nella centrale rischi della banca d’Italia pena un risarcimento danno in caso di fallimento del cliente che viene di fatto escluso da qualsiasi accesso al credito e condannato al rientro immediato presso le altre banche. Un’altra cattiva abitudine delle banche.

 

 

Presupposti sulla segnalazione a sofferenza di un credito

La segnalazione a sofferenza impone quindi una valutazione, da parte dell’intermediario, sulla complessiva situazione finanziaria del cliente e non può avvenire automaticamente a causa di un mero ritardo nel pagamento di un debito.
La contestazione del credito da parte del cliente, inoltre, non è condizione da sola sufficiente a giustificare una segnalazione a sofferenza.

La sofferenza, diversamente dall’incaglio, è il risultato di una linea temporale diversa dei problemi del cattivo pagatore. La sofferenza è  legata alla situazione patrimoniale del cliente cattivo pagatore,  prima di essere segnalata, è preceduta da una vera e propria indagine da parte dell’intermediario anche se non sempre però abbiamo visto prima, è così approfondita.


La Corte di Cassazione ha sancito ” che , la segnalazione “a sofferenza” presso la Centrale dei Rischi di Banca d’Italia richiede una valutazione, da parte della banca, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire dal semplice ritardo nel pagamento del debito. Deve essere determinata da un riscontro di fatto di una situazione patrimoniale, caratterizzata da una grave, non transitoria difficoltà economica che può essere equiparata, ma non necessariamente coincidere, con una situazione di insolvenza”.

Deve trattarsi di uno stato di difficoltà duraturo di fronte alle proprie obbligazioni che impone alla banca, prima di procedere alla segnalazione, una accurata analisi di tutti i possibili indici di tale difficoltà (stato dei rapporti intrattenuti dal cliente con altre banche; pregresse segnalazioni a sofferenza operate da altre banche; ammontare e durata di ritardi nei pagamenti per altri rapporti con altri intermediari; sussistenza o assenza di protesti bancari ed altri eventi pregiudizievoli, ipoteche ed altro presente in conservatoria a carico del cliente), quindi una serie di elementi certi e non supposti, per stabilire il suo status di cattivo pagatore in modo certo oppure intravedere una possibilità di uscita dal tunnel e cercare una cancellazione cattivo pagatore.

 

 

Obbligo di preavviso di segnalazione a sofferenza (che non fanno mai e uno dei motivi per richiedere la cancellazione cattivo pagatore dalla centrale rischi banca d Italia)

Le banche e gli intermediari finanziari sono obbligati a informare, per iscritto, il cliente la prima volta che lo segnala a sofferenza. Secondo un condivisibile orientamento accolto recentemente dal Tribunale di Verona, l’informativa deve specificare in maniera non equivoca l’imminente segnalazione “a sofferenza” del cliente e deve pervenire al cliente in tempo utile per consentirgli di assumere ogni determinazione necessaria ad evitare la segnalazione come ad esempio un rientro programmato e conseguente cancellazione cattivo pagatore.

La segnalazione a sofferenza dei coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili).

L’informativa predetta deve essere comunicata per iscritto anche a coloro che sono coobbligati col cliente nei confronti della banca.
A rigore delle istruzioni di Banca d’Italia, ai fini del censimento dei dati in Centrale dei Rischi, si considerano coobbligati:

1.      i cointestatari del medesimo rapporto;

2.      i soci di società di fatto, soci di società di fatto, i soci di società persone (società semplici, società in nome collettivo, soci accomandatari di società in accomandita semplice e per azioni);

3.      soggetti che hanno rilasciato alla banca garanzie reali (datori di ipoteche) o personali (fideiussori).

Purtroppo la segnalazione del cliente principale comporta anche quella dei garanti e questo non è proprio corretto per di più se non è comunicato nei tempi e nei modi sanciti dalle normative bancarie dettata dalla banca d Italia.

Secondo le norme operative di Banca d’Italia, i flussi informativi, anche nei casi di coobbligazioni, hanno carattere individuale, e  si può senz’altro condividere il principio espresso dal Tribunale di Nola che esclude l’automatica segnalazione in Centrale Rischi del garante in caso di inadempimento e segnalazione a sofferenza del credito per il debitore principale.

Sostiene il Giudice nolano che, al pari del debitore principale, anche rispetto al garante la banca è obbligata, prima di segnalare la sua posizione “a sofferenza”, a svolgere indagini e compiere valutazioni sulla situazione patrimoniale.

Solo se il garante “a sofferenza” si trova  in situazione di irreparabile difficoltà, tale da rendere particolarmente incerta la riscossione del credito anche nei suoi confronti. Si può segnalare anche lui non a pioggia come fanno solitamente. Per questo e altri casi quindi appare evidente che sono molteplici i casi in cui si può chiedere la cancellazione centrale rischi

 

Cancellazione della sofferenza in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia

 

La segnalazione di una posizione a sofferenza non è più dovuta quando:

1.      viene a cessare lo status di insolvenza o cattivo pagatore;

2.      il credito viene rimborsato dal debitore o chi per lui;

3.      il credito viene ceduto a terzi (tipico es. società recupero crediti);

4.      l’intermediario ha  rinunciato ad attivare o proseguire azioni di recupero;

5.      il credito è  prescritto dalle legge;

6.      il credito è stato oggetto di esdebitazione.    

Cos’è il passaggio di un credito in sofferenza “a perdita”

E’ l’ultimo stadio. Si tratta di crediti già segnalati “a sofferenza” che l’intermediario ritiene non più recuperabili. La segnalazione  di un credito “a perdita” rappresenta, in pratica, la “morte” dei rapporti di credito tra utente e sistema bancario. Ma anche la sua capitolazione poiché rimango dati consultabili dalle banche nella centrale rischi storica della banca d’Italia.

Responsabilità della banca per l’errata o abusiva segnalazione in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia

Un’errata o abusiva segnalazione in Centrale dei Rischi può comportare, specie per le imprese, un serio pregiudizio alla reputazione e all’immagine del segnalato. In un caso del genere è certa la responsabilità della banca segnalante nei confronti del cliente danneggiato.

Tale responsabilità, scaturisce di solito dalla fretta e poca pazienza della banca nel seguire una seria valutazione di tutti i presupposti richiesti per procedere alla segnalazione.

 La diligenza professionale deve sempre caratterizzare, specie per la gravità degli effetti pregiudizievoli che ne possono derivare, l’attività di trasmissione di dati da parte delle banche alla Centrale dei Rischi di Banca d’Italia come cattivo pagatore.

Circa la natura della responsabilità, si condivide l’idea per cui quella dell’intermediario per errata segnalazione si atteggi a responsabilità contrattuale che può concorrere con la responsabilità extracontrattuale e quindi può essere condannata a un risarcimento economico a favore del cliente definitivo anzitempo cattivo pagatore e segnalato alla centrale, rischi banca d Italia.

In tal senso, si condivide il principio per cui l’errata segnalazione in Centrale dei Rischi determina il verificarsi di un danno immediato e contestuale alla stessa segnalazione che legittima il danneggiato a pretendere il risarcimento senza dover provare il danno subito e che, pertanto, può essere liquidato anche in via equitativa dal giudice e di questo abbiamo già esposto recenti sentenze anche in maniera definiva.

Come difendersi dall’errata o abusiva segnalazione in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia?

A parte il rivolgersi a studi come quello del sito dove scriviamo per ottenere la cancellazione centrale rischi, senza dubbio un primo ed efficace rimedio può essere proporre ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.

Inutile dire che è assolutamente consigliato rivolgersi ad un professionista per evitare non solo brutte figura ma per la non consoscenza del diritto.


La domanda può riguardare richieste di rettifica della Centrale Rischi, richieste di danni legati ad essa e richieste di cancellazione cattivo pagatore dalla stessa.
Ogni cliente può ricorrere all’Arbitrato la cui decisione pone la banca a intervenire con celerità.
A differenza di una conciliazione e di un tipico arbitrato, nel caso di A.B.F. la banca non è tenuta ad aderire ma solitamente segue sempre le direttive date, quindi accetta le decisioni senza appello.

Ove non sia sufficiente il ricorso A.B.F.  più efficace  può essere una segnalazione CONSOB ed in ultimo  parimenti più efficace poco più costosa è l’azione, da proporre al Tribunale, finalizzata ad ottenere l’adozione di un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. che condanni la banca o l’intermediario all’immediata rettifica dei dati e conseguente Cancellazione Centrale Rischi cattivo pagatore che può garantire anche in breve la risoluzione del problema definitivamente.

Vien da sé che affidarsi a un valido studio di consulenza bancaria e tributaria come la Broker Associati di Milano, garantisce una consulenza corretta e fatta nel modo giusto prima di intraprendere strade così importanti per il vostro futuro finanziario.

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Sentenze e materiali dell’argomento:

·          Decreto Legislativo n. 196/2003

 art. 125 Testo Unico Bancario

·          Circolare Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991

·          Cassazione Civile, 1 aprile 2008 n. 7958

·         Tribunale di Verona, 27 maggio 2014, est. dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano.

·          A.B.F. Milano, 19 aprile 2013:“Nell’ipotesi di invio del preavviso di segnalazione tramite posta ordinaria, anzirché a mezzo raccomandata, l’intermediario rimane gravato dall’onere di provare la conoscenza del preavviso da parte del destinatario, senza potersi avvalere della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1334 c.c.”.

·         Tribunale di Nola, 11 luglio 2014

·         A.B.F. Roma, 6 marzo 2015

·         Tribunale di Roma, 21 maggio 2014

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